Diritti dei passeggeri aerei in caso di crisi internazionale: Assoviaggi chiarisce su rimborsi e compensazioni

Cambiano le regole sugli aerei in ritardo

Cambiano le regole sugli aerei in ritardo | Pixabay @urbazon - Okviaggi

Redazione Okviaggi

23 Aprile 2026

Roma, 22 aprile 2026 – Assoviaggi Confesercenti interviene per fornire un quadro chiaro e aggiornato riguardo ai diritti dei passeggeri aerei in caso di cancellazione dei voli collegata all’attuale crisi internazionale e alle tensioni sul mercato dei carburanti. La situazione attuale, come confermato dal Commissario Ue ai Trasporti, non comporta al momento cancellazioni diffuse nel settore aereo per carenza di carburante.

Rimborso e compensazione: i diritti dei passeggeri aerei secondo la normativa europea

In base al Regolamento (CE) n. 261/2004, quando un volo viene cancellato dalla compagnia aerea, il passeggero ha diritto a un rimborso integrale del prezzo del biglietto oppure, in alternativa, a una riprotezione su un volo successivo o al ritorno verso il punto di partenza iniziale. È importante sottolineare che questo diritto è inderogabile e non dipende dalle cause della cancellazione, incluse crisi internazionali o difficoltà di approvvigionamento del carburante.

Diverso è il tema della compensazione pecuniaria, che non è automatica e può essere esclusa in presenza di specifiche condizioni previste dalla normativa europea, come la comunicazione tempestiva della cancellazione o l’esistenza di circostanze eccezionali che la compagnia non avrebbe potuto evitare adottando tutte le misure possibili.

La posizione della Corte di Giustizia UE e il ruolo delle agenzie di viaggio

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha adottato un’interpretazione restrittiva del concetto di “circostanze eccezionali”, precisando che eventi come guasti tecnici o scioperi non esonerano automaticamente le compagnie dal pagamento della compensazione, in quanto evitabili con un’adeguata organizzazione.

Alla luce di questo orientamento, l’aumento dei prezzi del carburante rientra nel rischio d’impresa delle compagnie aeree e non giustifica l’esclusione automatica della compensazione. Analogamente, una carenza materiale di carburante può essere considerata eccezionale solo se la compagnia non avrebbe potuto evitarla con un sufficiente anticipo negli approvvigionamenti.

Le agenzie di viaggio svolgono un ruolo di assistenza informativa ai clienti ma non si sostituiscono alle compagnie aeree negli obblighi di rimborso e compensazione, che rimangono esclusivamente in capo ai vettori.

In attesa di ulteriori indicazioni a livello europeo, Assoviaggi sottolinea l’importanza di una comunicazione corretta e responsabile sui diritti dei passeggeri, per evitare confusioni e false aspettative tra i viaggiatori, tutelando al contempo operatori e consumatori.

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